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Patente a punti
 01/10/2003
Le modifiche al Codice della Strada introdotte dalle recenti normative riguardano l’incremento dell’importo di numerose sanzioni, l’inasprimento di alcune sanzioni accessorie (in particolare sospensione e ritiro patente di guida, fermo amministrativo del veicolo) nonché l’istituzione del regime della patente a punti. L’art. 126 bis del vigente CDS prevede e regolamenta quest’ultimo istituto completamento nuovo per il nostro ordinamento.
COME FUNZIONA LA PATENTE A PUNTI
Ai titolari di patente di guida viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti (annotato presso l’anagrafe tenuto dal Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma) che possono arrivare sino a 30 se il titolare di patente di guida non incorre in violazioni che provocano la decurtazione del punteggio (un credito di punti 2 – ogni 2 anni – per un massimo di punti 10).
L’art. 126 bis elenca gli articoli del CDS che prevedono la detrazione del punteggio e quantifica i punti da detrarre.
Sul verbale di contestazione viene annotato il punteggio da decurtare. Tale punteggio viene raddoppiato per i neo-patentati cioè coloro che conseguono la patente di guida dopo il 1° ottobre 2003 (vengono considerati neo-patentati per un periodo di anni tre).
La decurtazione è effettuata a carico del responsabile della violazione e precisamente:
- al conducente, se identificato.
- Al proprietario del veicolo, se il conducente non è identificato. Il proprietario del veicolo può evitare la decurtazione dei punti se, entro 30 giorni dalla richiesta dell’organo verbalizzante, fornisce allo stesso i dati personali e della patente di colui che al momento della commessa violazione conduceva effettivamente il veicolo.
COME RECUPERARE IL PUNTEGGIO
Per recuperare il punteggio decurtato esistono due possibilità:
Non incorrere in altre violazioni che comportino decurtazione di punti per un periodo di due anni (recupero totale del punteggio).
Frequentare corsi presso autoscuole o soggetti pubblici/privati autorizzati (recupero di punti 6 - oppure 9 se patentati con cap).
Alla perdita totale del punteggio il titolare della patente deve sottoporsi ad esame di idoneità ai sensi dell’art. 128 del CDS.
Per chi non si sottopone ad esame entro i termini stabiliti: è prevista la sospensione della patente a tempo indeterminato (sanzionabile ai sensi dell’art. 218 del CDS).
Per chi si sottopone all’esame e non lo supera: è prevista la revoca della patente.
L’ufficio di Polizia Municipale è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Orario di apertura: Il mattino dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Apertura pomeridiana il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
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